ARTICOLO 1
Denominazione
1.1. E’ costituita – ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile – un’Associazione non riconosciuta denominata:
“Associazione donne Gruppo Cdp”.
1.2. La denominazione dell’Associazione potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.
ARTICOLO 2
Sede
2.1. L’Associazione ha sede in Roma, Via Goito n. 4.
2.2. Potranno essere istituiti e/o soppressi sedi secondarie, uffici locali e rappresentanze in tutto il territorio nazionale e all’estero.
ARTICOLO 3
Scopo associativo
3.1. L’Associazione non ha scopo di lucro e non persegue finalità politiche o sindacali.
3.2. Essa si propone di valorizzare il ruolo delle donne all’interno del Gruppo CDP e nella società civile, per favorire la loro piena partecipazione allo sviluppo sociale, economico, lavorativo e culturale, nonché di promuovere l’inclusione e la non discriminazione.
3.3. A tal fine, l’Associazione si adopera per:
- contribuire ad accelerare il cambiamento culturale necessario per raggiungere l’uguaglianza di genere, l’inclusione e la non discriminazione, sia nel contesto lavorativo che in quello sociale;
- sostenere l’occupazione e l’imprenditorialità femminile, la rappresentatività e la piena ed effettiva partecipazione delle donne ai processi decisionali e gestionali nel contesto lavorativo;
- promuovere riunioni, gruppi di lavoro, convegni, seminari e curare pubblicazioni su temi di rilevanza per l’Associazione, favorendo il confronto e la collaborazione con i rappresentanti del mondo istituzionale, imprenditoriale e professionale, accademico, associativo e del terzo settore;
- promuovere incontri e iniziative comuni con lavoratrici di altre organizzazioni o imprese;
- effettuare ricerche e formazione su temi di rilevanza per l’Associazione;
- promuovere ogni altra iniziativa necessaria e utile per la realizzazione delle finalità dell’Associazione, a livello nazionale e internazionale.
3.4. Nel suo operato, l’Associazione si ispira ai valori di equità, trasparenza, inclusione, non discriminazione e collaborazione.
3.5. Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi.
ARTICOLO 4
Durata
4.1. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
ARTICOLO 5
Domicilio
5.1. Il domicilio delle Associate e degli Associati e dei componenti degli organi dell’Associazione, per i loro rapporti con l’Associazione medesima, è quello che risulta dai libri dell’Associazione ovvero quello diverso indicato per iscritto dal soggetto interessato. Il domicilio è comprensivo anche di indirizzo di posta elettronica e, se esistente, di numero di fax.
ARTICOLO 6
Composizione dell’Associazione
6.1. L’Associazione è composta da:
- Associate effettive;
- Associate e Associati onorari;
- Associate e Associati sostenitori.
ARTICOLO 7
Associate effettive
7.1. Sono Associate effettive le dipendenti e le pensionate del Gruppo CDP che, nel condividere le finalità e il funzionamento dell’Associazione, facciano richiesta di adesione.
7.2. La qualità di Associata effettiva si acquista col versamento della quota associativa annuale.
7.3. La qualità di Associata effettiva si perde per recesso, licenziamento o dimissioni, esclusione e morte.
7.4. Il recesso deve essere comunicato al Consiglio Direttivo ed è efficace dal momento della ricezione della relativa comunicazione. L’Associata recedente è comunque tenuta al pagamento della quota associativa per l’anno solare nel corso del quale viene presentata la domanda di recesso.
7.5. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea quando ricorrono gravi
motivi, quali lo svolgimento di attività in contrasto con le finalità e il funzionamento dell’Associazione, ovvero il mancato adempimento degli obblighi statutari, per tale intendendosi, a mero titolo esemplificativo, il mancato versamento delle quote associative per oltre 2 anni. L’esclusione è efficace dalla data della delibera assembleare.
7.6. Le Associate escluse o recedute, o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non hanno alcun diritto sul patrimonio associativo.
7.7. Le quote associative versate non sono trasferibili e non sono ripetibili o rimborsabili per alcun motivo, né per scioglimento del rapporto associativo, né per scioglimento dell’Associazione.
ARTICOLO 8
Associate e Associati onorari
8.1. Sono Associate e Associati onorari coloro che si sono distinti per particolari meriti riconducibili alle finalità dell’Associazione.
8.2. L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, come pure la revoca di tale qualifica.
8.3. Le Associate e gli Associati onorari non hanno diritto di voto e non sono tenuti all’obbligo di pagamento della quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 9
Associate e Associati sostenitori
9.1. Sono Associate e Associati sostenitori coloro che condividono le finalità dell’Associazione e intendono sostenere la sua attività, versando quote annuali di importo volontario e partecipando alle iniziative
organizzate dall’Associazione.
9.2. L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, come pure la revoca di tale qualifica.
9.3. Le Associate e gli Associati sostenitori non hanno diritto di voto e non sono tenuti all’obbligo di pagamento della quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 10
Patrimonio dell’Associazione
10.1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dalle quote versate dalle Associate effettive, determinate di anno in anno dal Consiglio Direttivo;
- dalle quote versate dalle Associate e dagli Associati sostenitori;
- dalle somme e dai beni che pervengano all’Associazione a qualsiasi titolo (contributi di ogni genere, elargizioni, lasciti, donazioni, versamenti per corsi, seminari e convegni, etc.).
10.2. Il patrimonio è destinato a finanziare l’attività dell’Associazione; ogni utile, riserva o avanzo di gestione derivante dalle attività svolte o proveniente da apporti finanziari e patrimoniali, è utilizzato per il conseguimento dello scopo associativo e non può essere in alcun modo, anche indiretto, distribuito alle Associate e agli Associati.
ARTICOLO 11
Organi
11.1. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) la Presidente;
d) la Vice-Presidente;
e) la Tesoriera.
11.2. Tutte le cariche sono esercitate a titolo gratuito.
ARTICOLO 12
Assemblea
12.1. L’Assemblea è costituita esclusivamente dalle Associate effettive in regola con il versamento della quota associativa.
12.2. L’Assemblea delibera:
1) l’approvazione e la modifica della carta dei valori;
2) l’approvazione e la modifica del programma di attività dell’Associazione;
3) le modifiche dello Statuto;
4) l’approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;
5) l’esclusione delle Associate effettive;
6) lo scioglimento dell’Associazione e la nomina e poteri del Liquidatore o dei Liquidatori e la devoluzione del patrimonio associativo;
7) la nomina dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente della Presidente e della Vice Presidente;
8) su ogni altro argomento ad essa sottoposto.
ARTICOLO 13
Funzionamento dell’Assemblea
13.1. L’Assemblea si riunisce almeno due volte l’anno entro il mese di novembre ed entro il mese di giugno di ciascun anno, per l’approvazione rispettivamente del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo; l’Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo
ritenga opportuno nonché su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo delle Associate effettive con diritto al voto; in tal ultimo caso l’Assemblea deve essere convocata entro sessanta giorni dalla richiesta.
13.2. L’Assemblea è convocata dalla Presidente almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione mediante avviso spedito con posta elettronica, lettera raccomandata, telegramma o fax da inviarsi alle Associate effettive all’indirizzo comunicato dalle stesse. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata con gli stessi mezzi e modalità ma con soli tre giorni di anticipo.
13.3. L’avviso di convocazione dovrà contenere il giorno, l’ora, il luogo della riunione, nonché gli argomenti all’ordine del giorno. Il medesimo avviso di convocazione potrà altresì contenere il giorno, l’ora e il luogo della seconda convocazione che non potrà tenersi lo stesso giorno della prima.
13.4. L’Assemblea si tiene presso la sede dell’Associazione o nel luogo indicato nell’avviso di convocazione, purché in Italia.
13.5. Ogni Associata effettiva ha diritto ad un voto. È ammessa la partecipazione all’Assemblea anche a mezzo di una rappresentante Associata effettiva, munita di delega scritta. Ciascuna delegata può essere portatrice di massimo cinque deleghe.
13.6. L’Assemblea è presieduta dalla Presidente del Consiglio Direttivo ovvero dalla Vice-Presidente, in caso di assenza della Presidente, ovvero dalla persona designata dall’Assemblea stessa; la Presidente dell’Assemblea nomina un segretario che redigerà il verbale dell’adunanza. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea è redatto da un
Notaio. Delle deliberazioni dell’Assemblea è redatto verbale, secondo le norme del codice civile che regolano le società per azioni.
13.7. La Presidente dell’Assemblea constata la regolarità dell’intervento delle Associate, la regolare costituzione dell’Assemblea, determina le modalità di votazione e proclama i risultati delle votazioni.
13.8. L’Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
- sia consentito alla Presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
13.9. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate con il voto palese, ad eccezione delle deliberazioni relative alla esclusione delle Associate effettive, che sono adottate con il voto segreto.
13.10. L’Assemblea in prima convocazione si intende validamente costituita se è presente almeno metà delle Associate effettive. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita se è presente almeno un quarto delle Associate effettive.
13.11. L’Assemblea delibera a maggioranza delle Associate effettive presenti. Per le deliberazioni relative alle materie di cui all’art. 12, punti 2,
3, 5 e 6 è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta delle Associate effettive.
13.12. Delle deliberazioni dell’Assemblea è redatto verbale.
ARTICOLO 14
Consiglio Direttivo
14.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) componenti – secondo quanto stabilito dall’Assemblea, comunque in numero dispari – nominate dall’Assemblea stessa e scelte tra le Associate effettive con diritto di voto. Esse durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea fissata per l’approvazione del rendiconto consuntivo relativo all’ultimo esercizio del loro rispettivo mandato e sono rieleggibili. Le componenti nominate nel corso della durata del mandato scadranno unitamente a quelle in carica.
14.2. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare una o più consigliere, le altre provvedono a sostituirle, purché la maggioranza sia sempre costituita da consigliere nominate dall’Assemblea. Le componenti così nominate restano in carica fino alla successiva Assemblea delle Associate.
14.3. Qualora per qualsiasi motivo viene meno più della metà delle consigliere nominate dall’Assemblea, il Consiglio Direttivo si ritiene per intero dimissionario. In tal caso, le consigliere non venute meno devono convocare d’urgenza l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
14.4. La cessazione del Consiglio Direttivo per scadenza del termine ovvero per il caso di cui al comma precedente ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito.
14.5. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri la Presidente e la Vice – Presidente, se a ciò non vi abbia provveduto l’Assemblea.
14.6. Il Consiglio Direttivo nomina altresì un segretario, anche estraneo al Consiglio stesso.
14.7. Per il primo mandato, le componenti del Consiglio Direttivo sono nominate nell’atto costitutivo.
ARTICOLO 15
Funzionamento del Consiglio Direttivo
15.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dalla Presidente quando questa lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno due consigliere, purché la richiesta indichi gli argomenti posti all’ordine del giorno.
15.2. Il Consiglio Direttivo si riunisce nel luogo, nel giorno e nell’ora indicati nell’avviso di convocazione, purché in Italia. L’avviso di convocazione è inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza mediante posta elettronica, lettera raccomandata, telegramma o fax; nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore prima dell’adunanza, escludendosi in tal caso la convocazione per lettera raccomandata. Il Consiglio Direttivo può definire ulteriori termini e modalità di convocazione delle proprie adunanze.
15.3. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutte le partecipanti possano essere identificate e sia loro possibile seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati.
15.4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dalla Presidente. In caso di sua assenza o impedimento dalla Vice-Presidente ovvero dalla
componente del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità di iscrizione nell’Associazione.
15.5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza delle proprie componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta delle consigliere presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
15.6. Il Consiglio Direttivo si deve riunire almeno due volte l’anno.
15.7. I verbali del Consiglio Direttivo sono sottoscritti dalla presidente della riunione e dal segretario. L’assistenza del segretario non è necessaria se il verbale è ricevuto da un Notaio. Le decisioni del Consiglio Direttivo devono essere trascritte nel libro delle decisioni del Consiglio Direttivo e la documentazione relativa è conservata dall’Associazione.
ARTICOLO 16
Poteri del Consiglio Direttivo
16.1. Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per la gestione dell’Associazione
16.2. Il Consiglio Direttivo pertanto:
- attua il programma di attività approvato dall’Assemblea e pone in essere le iniziative specifiche dalla stessa indicate;
- promuove e/o organizza seminari, convegni e incontri;
- propone eventuali modifiche dello Statuto da sottoporre per l’approvazione all’Assemblea;
- delibera l’ammissione delle Associate effettive e delle Associate e Associati onorari e sostenitori nonché sulla revoca della qualifica delle Associate e Associati onorari e sostenitori;
- propone all’Assemblea di deliberare sulle esclusioni delle Associate effettive;
- gestisce il patrimonio;
- determina la quota associativa annuale per le Associate effettive da sottoporre per l’approvazione all’Assemblea;
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre per l’approvazione all’Assemblea.
16.3. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri alle proprie componenti.
ARTICOLO 17
Presidente e Vice-Presidente
17.1. La Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza generale dell’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, la firma dell’Associazione, convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo. In caso di impedimento è sostituita dalla Vice-Presidente e, in sua assenza, dalla componente del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità di iscrizione nell’Associazione.
17.2. La Presidente, al fine di dare esecuzione a delibere del Consiglio Direttivo, può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.
ARTICOLO 18
Tesoriera
18.1. Il Consiglio Direttivo individua tra le Associate effettive, anche facenti parte del Consiglio stesso, la Tesoriera che dura in carica per tre esercizi. La prima Tesoriera è nominata in sede di atto costitutivo.
18.2. La Tesoriera tiene la contabilità e in particolare:
- redige la bozza tecnica del bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;
- cura la riscossione delle entrate e l’effettuazione delle spese deliberate dagli organi competenti, registrandole in apposite scritture;
- custodisce i registri contabili e le relative documentazioni.
ARTICOLO 19
Gestione e bilancio
19.1. L’esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
19.2. Il Consiglio Direttivo provvederà a redigere il rendiconto consuntivo per l’esercizio trascorso e il bilancio preventivo per l’esercizio successivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
19.3. I bilanci preventivo e consuntivo devono essere depositati presso la sede dell’Associazione negli otto giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, affinché tutte le Associate effettive ne possano prendere visione.
19.4. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione sia prevista dalla legge. Qualsiasi provento dell’Associazione dovuto dallo svolgimento della propria attività, dovrà essere utilizzato per il raggiungimento degli scopi associativi.
ARTICOLO 20
Scioglimento
20.1. L’Associazione si scioglie di diritto quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile e negli altri casi previsti dalla legge. L’Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle Associate effettive,
potrà altresì deliberare lo scioglimento volontario dell’Associazione.
20.2. In caso di scioglimento, l’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più Liquidatori determinandone le modalità di liquidazione, i poteri ed il compenso.
20.3. Il/I Liquidatore/i provvederà/anno alla definizione dei rapporti pendenti dell’Associazione.
20.4. I fondi ed i beni che residuano dopo il pagamento di tutte le passività saranno devoluti ad altra Associazione o ente con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, secondo quanto deliberato dall’Assemblea.
ARTICOLO 21
Disposizioni finali
21.1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile e alle disposizioni di legge speciali in materia